Art. 5.
(Istituti di controllo e supervisione).

      1. Per la definizione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, per il controllo e per la supervisione delle verifiche e delle ispezioni, per l'elaborazione delle linee guida a cui gli ispettori sono chiamati ad attenersi, nonché per la raccolta e la conservazione dei rapporti di verifica e di ispezione di cui all'articolo 7, sono incaricati l'ISPESL e l'ISS che, in base alle direttive emanate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, provvedono, altresì, allo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, nei limiti delle proprie risorse disponibili.
      2. Possono essere incaricati di svolgere le verifiche e le ispezioni soggetti terzi privati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6.